Nuovo dpcm del 3 novembre 2020: quali sport si possono fare e quali no

dpcm del 3 novembre 2020

Sicuramente per tutti coloro che praticano sport l’uscita di ogni nuovo DPCM fa sorgere davvero molti quesiti per quel che riguarda gli sport che si possano praticare. Quello che è stato comunicato dal presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, rimangano invariate però le decisioni che erano state prese già dal 24 ottobre.

È un provvedimento che entrerà in vigore dalla mezzanotte di giovedì 6 novembre e durerà fino al 3 dicembre. Ci sono state numerose richieste e anche manifestazioni da parte del mondo sportivo durante questi giorni che sono senza ombra di dubbio davvero difficili Aiuti economici di cui lo sport ha estremamente bisogno per contrastare la crisi sanitaria e finanziaria: “Dobbiamo tenere duro – ha detto Conte in conferenza stampa – stiamo per mitigare ciò che queste restrizioni causeranno. Licenzieremo indennizzi agli operatori economici, aiuti che si aggiungeranno a quelli già erogati. Sarà un “Decreto Ristori Bis”.

I soldi andranno direttamente in conto corrente, con altre misure di sostegno. Ci aspettano mesi lunghi e difficili. Possiamo raffreddare la curva epidemiologica e riconquistando la serenità. Sostenendoci gli uni con gli altri”. Il Lazio si trova attualmente in fascia gialla con una situazione di moderata contagiosità con Abruzzo e Campani a fargli compagnia. Molte delle regioni del Nord sono in zona rossa data dalle condizioni di estrema contagiosità.

Cosa si può fare

Resta consentita l’attività sportiva e anche l’attività motoria all’aperto anche all’interno dei parchi pubblici. Le condizioni che vanno rispettate tassativamente sono il distanziamento di sicurezza tra una persona e l’altra. Gli atleti tesserati con le Federazioni Sportive Nazionali e che sono affiliate al Coni e al Comitato Italiano Paralimpico posso però proseguire gli allenamenti e anche le competizioni in quanto la loro pratica di tipo sportivo è stata inserita all’interno di specifici protocolli e che sono stati approvati lo scdorso mese di maggio.

Restano però fermi gli sport dilettantistici. Si è deciso anche di sospendere il campionato di Serie D tramite la decisione della Lega Nazionale Dilettanti di calcio. Nelle scorse settimane si erano fermati i tornei di Eccellenza, Promozione e delle Prime Seconde e Terze Categorie, insieme agli Juniores e ai diversi settori giovanili. Gli sport di contatto sono vietati, a livello amatoriale e dilettantistico.

Restano chiuse le piscine, le palestre. Possono restare aperti i centri sportivi. In essi si può praticare sport all’aperto, ma a porte chiuse (senza spettatori o persone o pubblico). L’importante è che non siano discipline di contatto.

I frammenti del Decreto governativo del 4 Novembre che riguardano lo sport

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche,nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e)in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport,èsospeso;sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo9. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento(…)”.

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